Sez. 1, Ordinanza n. 26832 del 16/10/2024 (Rv. 672502-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE | Attività discrezionale della CONSOB - Norma primaria del neminem laedere - Applicabilità - Ragioni - Illecito civile - Regole generali previste nel codice civile.
RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE
L'attività di natura discrezionale della CONSOB deve svolgersi non solo nei limiti e con l'esercizio dei poteri, di cui alle leggi speciali che ne regolano il funzionamento, ma anche della norma primaria del neminem laedere, alla luce dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione della P.A. (art. 97 Cost.) e di tutela del risparmio (art. 47 Cost.), con la conseguente applicabilità dell'art. 2043 c.c., che si pone come limite esterno alla sua attività discrezionale, e delle comuni regole del codice civile anche per quanto riguarda la cd. imputabilità soggettiva, il nesso di causalità, l'evento di danno e la sua quantificazione.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 47, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)