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Sez. 3, Sentenza n. 6681 del 23/03/2011 (Rv. 617286 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI DISCREZIONALI | CONSOB - Attività di natura discrezionale - Soggezione anche alla norma primaria del "neminem laedere" - Art. 2043 cod. civ. - Applicazione anche nei confronti della CONSOB - Configurabilità - Illecito civile - Regole generali previste nel codice.
Stato
decisa il 2011-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617286-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI DISCREZIONALI

L'attività di natura discrezionale della CONSOB deve svolgersi non solo nei limiti e con l'esercizio dei poteri di cui alle leggi speciali che ne regolano il funzionamento, ma anche della norma primaria del "neminem laedere", alla luce dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione della P.A. (art. 97 Cost.) e di tutela del risparmio (art. 47 Cost.). Pertanto, la norma dell'art. 2043 cod. civ. è applicabile anche nei confronti della CONSOB, in quanto si pone come limite esterno alla sua attività discrezionale, e l'illecito civile segue le comuni regole del codice civile anche per quanto riguarda la c.d. imputabilità soggettiva, il nesso di causalità, l'evento di danno e la sua quantificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 47, Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 216 CORTE COST., Legge 02/01/1991 num. 1 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/1974 num. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)