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Sez. U - , Ordinanza n. 6324 del 05/03/2020 (Rv. 657222 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Banca d’Italia e CONSOB - Omessa, inadeguata o ritardata vigilanza nei confronti di banche e intermediari – Danni conseguenti – Domanda risarcitoria proposta da investitori ed azionisti – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento.
Stato
decisa il 2020-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657222-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Le controversie relative alle domande proposte da investitori e azionisti nei confronti delle autorità di vigilanza (Banca d'Italia e CONSOB) per i danni conseguenti alla mancata, inadeguata o ritardata vigilanza su banche e intermediari sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo la contestazione di poteri amministrativi, ma di comportamenti "doverosi" posti a tutela del risparmio, che non investono scelte ed atti autoritativi, essendo tali autorità tenute a rispondere delle conseguenze della violazione dei canoni comportamentali della diligenza, prudenza e perizia, nonché delle norme di legge e regolamentari relative al corretto svolgimento dell'attività di vigilanza, quali espressione del principio generale del "neminem laedere".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 47, Costituzione art. 103, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C) CORTE COST., Decreto Legisl. 16/11/2015 num. 180 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)