Sez. 1, Sentenza n. 24767 del 05/07/2006 Cc. (dep. 18/07/2006) Rv. 234295 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Semilibertà - Modifiche introdotte dall'art. 7, comma quinto, L. 251 del 2005 - Immediata operatività - Illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 25 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il principio di irretroattività delle legge, qualora non sia riferito a norme di diritto sostanziale, non è di rango costituzionale, purchè le norme retroattive trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non violino altri valori e interessi costituzionalmente protetti. Ne consegue che, in relazione alla modifica apportata all'art. 50 bis ordinamento penitenziario dall'art. 7, comma quinto, L. 5 dicembre 2005 n. 251, concernente l'aumento dei limiti di pena per la concessione della semilibertà a persone condannate alle quali sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., poichè non si tratta di disposizioni che impediscono l'accesso alla misura alternativa, bensì di disposizioni che richiedono l'espiazione di un terzo di pena in più, non vi è lesione dei principi costituzionali previsti dagli artt. 3, 25 e 27 Cost..
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 bis CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 quinquies CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)