Sez. 1, Sentenza n. 31277 del 26/06/2025 Cc. (dep. 18/09/2025) Rv. 288525-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare nei confronti di condannato ultrasettantenne - Sentenza n. 32 del 2020 della Corte costituzionale - Applicazione retroattiva delle norme dell’ordinamento penitenziario in tema di reati ostativi - Esclusione - Limiti - Delitto ostativo commesso prima dell'introduzione dell’istituto della detenzione domiciliare - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di detenzione domiciliare nei confronti di condannato ultrasettantenne, deve escludersi, alla luce della lettura dell'art. 25, comma secondo, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, l'applicazione retroattiva di disposizioni meno favorevoli, come quella di cui all'art. 4-bis ord. pen., introdotta con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in tema di divieto e limitazione all'accesso ai benefici penitenziari, avendo le stesse natura "sostanziale", salvo il caso di condanna per delitto ostativo commesso prima che la cd. "legge Gozzini" istituisse l'istituto della detenzione domiciliare, perché, in tale ipotesi, il soggetto, al momento della commissione dell'illecito, non poteva prefigurarsi la concessione della precisata tipologia di trattamento penitenziario, poi successivamente preclusogli per effetto delle norme introdotte dal decreto legge n. 152 del 1991.
Costituzione art. 25, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 1 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 13 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)