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Sez. 1, Sentenza n. 31753 del 01/07/2024 Cc. (dep. 02/08/2024) Rv. 286810-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive e le misure alternative - Norme introdotte dal decreto legge n. 152 del 1991 - Natura sostanziale - Conseguenze - Irretroattività - Norme introdotte dal decreto legge n. 306 del 1992 - Natura sostanziale - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286810-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di accesso alle misure alternative e alla liberazione condizionale, hanno natura sostanziale le disposizioni restrittive introdotte con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sicché le stesse, alla luce della lettura dell'art. 25, comma secondo, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, non possono essere applicate retroattivamente, mentre non hanno analoga natura le disposizioni introdotte dall'art. 15 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che hanno inciso solo sulle modalità di funzionamento degli istituti.

Costituzione art. 25 com. 2, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 1 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 1, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 15 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST., Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)