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Sez. L, Sentenza n. 7517 del 29/03/2010 (Rv. 612849 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI | Contratti non aventi carattere personale - Subentro automatico del cessionario ex art. 2558 cod. civ. - Ambito applicativo - Delimitazione - Contratti di lavoro - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612849-01

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

Nel caso di trasferimento di azienda la regola di cui all'art. 2558 cod. civ. dell'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti "contratti di azienda" (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della attività imprenditoriale) e ai cosiddetti "contratti di impresa" (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili), sempreché non siano soggetti a specifica diversa disciplina, come i contratti di lavoro, di consorzio e di edizione, rispettivamente regolati dagli artt. 2112 cod. civ., 2610 cod. civ. e 132 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2610, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 132

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)