Sez. L, Sentenza n. 3045 del 02/03/2002 (Rv. 552738 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI | Contratti non aventi carattere personale - Subentro automatico del cessionario ex art. 2558 cod.civ. - Ambito applicativo - Delimitazione - Contratti di lavoro - Esclusione - Fattispecie.
AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI
Nel caso di trasferimento di azienda la regola di cui all'art. 2558 cod.civ. dell'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti "contratti di azienda" (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della attività imprenditoriale) e ai cosiddetti "contratti di impresa" (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili), sempreché non siano soggetti a specifica diversa disciplina, come i contratti di lavoro, di consorzio e di edizione, rispettivamente regolati dagli artt. 2112 cod.civ., 2610 cod.civ. e 132 della legge 22 aprile 1941, n. 633. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabile l'indicata regola del subentro ad un accordo sindacale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2610, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 132
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)