Sez. U, Sentenza n. 3079 del 03/03/2003 (Rv. 560784 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Dipendenti ferroviari collocati a riposo in epoca successiva alla trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in SpA - Controversia avente ad oggetto l'accertamento del diritto a miglioramenti economici derivanti dal c.c.n.l. riferibili a data anteriore alla cessazione del rapporto - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Poiché la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386, cod. proc. civ., sulla base dell'oggetto della domanda, verificato alla stregua del 'petitum' sostanziale, la controversia proposta da ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato, avente ad oggetto l'accertamento del diritto ai miglioramenti economici conseguenti dall'applicazione del c.c.n.l. non in funzione della determinazione del contenuto delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro ed ai fini dell'esatto adempimento delle medesime, bensì allo scopo di ottenere la condanna all'erogazione di un trattamento pensionistico parametrato ad una più consistente base di computo, concerne esclusivamente la misura della pensione e, conseguentemente, è attribuita alla giurisdizione della Corte dei conti, in quanto la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma Ferrovie dello Stato, stabilita dagli artt. 13 e 62, R.D. n. 1214 del 1934, è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione dell'Ente in società per azioni (verificatasi in virtù della deliberazione CIPE del 12 agosto 1992, a norma dell'art. 18, D.L. n. 333 del 1992, convertito in legge n. 359 del 1992), poiché, anche dopo le suddette innovazioni normative, il trattamento pensionistico di detti lavoratori è posto a carico di un apposito Fondo, che continua ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale partecipa alla copertura del fabbisogno con contributo da stabilire, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del Fondo stesso (art. 210, ultimo comma, d.P.R. n. 1092 del 1973).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 386, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 18, Legge 08/08/1998 num. 359, Decreto Legge 05/12/1991 num. 386 art. 1, Legge 29/01/1992 num. 35 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)