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Sez. U, Sentenza n. 3532 del 11/03/2002 (Rv. 552988 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Dipendenti ferroviari - Collocazione a riposo in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 210/1985 - Trattamento di quiescenza - Riliquidazione della pensione per effetto di miglioramenti economici derivanti da contratti collettivi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro ma con effetti "ex ante" - Controversie relative - Giurisdizione della Corte dei Conti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552988-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

Le controversie promosse dai dipendenti ferroviari collocati a riposo dopo l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 al fine di ottenere una nuova determinazione del trattamento di quiescenza con inclusione degli incrementi stipendiali derivanti da contratti collettivi che, ancorché stipulati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, abbiano effetti iniziali riferibili ad epoca anteriore alla cessazione stessa (nella specie, CCL 18 novembre 1994), onde ottenere la condanna dell'ente all'erogazione di un trattamento pensionistico parametrato ad una più consistente base di computo, riguardano la materia pensionistica atteso che, ai fini della relativa decisione, l'esame dei provvedimenti determinativi del trattamento economico relativo al pregresso rapporto di lavoro postula il solo fine di valutarne gli effetti per la riliquidazione della pensione. Detta controversie, pertanto, in base all'art. 386 cod. proc. civ. - secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base dell'oggetto della domanda, verificato alla stregua del "petitum" sostanziale - sono devolute alla giurisdizione della Corte dei conti, non modificata, "in subiecta materia", né per effetto della trasformazione dell'Azienda autonoma in Ente delle ferrovie dello Stato (disposta dalla citata legge n. 210 del 1985), con conseguente privatizzazione del rapporto di lavoro dei ferrovieri, né in conseguenza della successiva trasformazione dell'Ente in società per azioni, poiché, anche dopo le suddette innovazioni normative, il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori è posto a carico di un apposito Fondo, che continua ad essere alimentato parzialmente dallo Stato il quale, ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, d.P.R. n. 1092 del 1973, partecipa alla copertura del fabbisogno con contributo da stabilire, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del Fondo stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 386, Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., Legge 09/07/1908 num. 418, Legge 22/04/1909 num. 229 CORTE COST., Legge 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Legge 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 29/12/1973 num. 1092 art. 210, Legge 11/07/1992 num. 333 art. 18, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 05/12/1991 num. 386 art. 1, Legge 29/01/1992 num. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)