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Sez. U, Ordinanza n. 954 del 01/12/1994 (Rv. 488929 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Decorrenza - Decadenza dall'impugnazione - Ricorso per cassazione avverso le pronunce della Corte dei Conti - Applicabilità.
Stato
decisa il 1994-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488929-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

L'art. 327 cod. proc.civ., il quale prevede la decadenza della impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione di questa, è espressione di un principio di ordine generale, diretto a garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici, che trova applicazione anche con riguardo al ricorso per cassazione avverso le pronuncie della Corte dei Conti, considerando che tali pronuncie sono soggette a modalità di pubblicazione (art. 23 R.D. 13 agosto 1933 n. 1038) equivalenti a quelle contemplate dall'art. 133 del codice di rito, ed idonee ad assicurarne la piena conoscibilità da parte degli interessati, e che quindi la operatività di quel termine di decadenza per il suddetto ricorso manifestamente non implica violazione dei precetti degli artt. 3 e 24 della Costituzione,

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Regio Decr. 13/08/1933 num. 1038 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)