Sez. 6, Sentenza n. 15861 del 23/03/2001 Ud. (dep. 17/04/2001) Rv. 218670 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE | Giudice che abbia archiviato altro procedimento riguardante fatti analoghi e relativi alle stesse persone denunciate da un terzo - Nuova richiesta di archiviazione - Ricusabilità del giudice - Esclusione - Fondamento.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE
Non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen., la circostanza in cui lo stesso magistrato sia chiamato a decidere sulla richiesta del p.m. di archiviare il procedimento riguardante fatti analoghi e relativi alle stesse persone denunciate da un terzo e in ordine ai quali lo stesso giudice abbia in precedenza disposto l'archiviazione, trattandosi di circostanze esterne al procedimento in cui il magistrato ha svolto le legittime e doverose attività processuali ed in quanto, da un lato, difettano le due condizioni necessarie perché sia attivabile il ricorso all'istituto della ricusazione ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. (e cioè la valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto) e, da un altro, le funzioni esercitate nei due procedimenti (quella pregiudicante e quella pregiudicata) hanno carattere meramente delibatorio e incidentale e non comportano una valutazione di merito collegata alla decisione finale del processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)