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Sez. 6, Sentenza n. 9573 del 22/12/1998 Ud. (dep. 27/07/1999) Rv. 214320 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Giudice che abbia disatteso in altro procedimento le dichiarazioni di un testimone nei cui confronti poi si proceda per falsa testimonianza e calunnia - Incompatibilità - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214320-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO

In tema di astensione e ricusazione l'incompatibilità derivante da atti già compiuti nello stesso o in procedimenti collegati deve essere circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto e, cioè, di valutazione non formale, ma contenutistica sulla medesima regiudicanda. (Fattispecie in cui la S.C. - in applicazione del principio di cui in massima - ha ritenuto che l'identità dell'oggetto del giudizio non è ravvisabile nell'ipotesi in cui il giudice abbia disatteso in altro procedimento le dichiarazioni di un testimone nei cui confronti poi si proceda per i reati di cui agli art.372 e 368 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)