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Sez. 6, Sentenza n. 18852 del 22/01/2002 Cc. (dep. 15/05/2002) Rv. 222032 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI | Giudice chiamato a decidere sull'opposizione di cui all'art. 263, comma 5 cod. proc. pen.- Ricusabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222032-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI

In tema di ricusazione, la funzione pregiudicata di cui all'art. 37, lett. B) cod. proc. pen. deve essere costituita -in conformità alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale - da una valutazione di merito, sullo stesso fatto e in ordine al medesimo soggetto, collegata alla decisione finale del processo. Ne consegue che non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione la circostanza che lo stesso magistrato, dopo aver adottato l'ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere, sia chiamato a pronunciarsi nello stesso procedimento sulla opposizione di cui all'art. 263, comma 5 cod. proc. pen., trattandosi di decisione che non ha attinenza al merito della causa né è in alcun modo coordinata alla decisione finale di essa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)