Sez. 2, Sentenza n. 10876 del 25/05/2016 (Rv. 639977 - 01)
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE | Valore della controversia - Criterio parametrico e di massima - Vincolatività per il giudice - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE
In tema di patrocinio a spese dello stato, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il criterio del valore della controversia, determinato a norma del c.p.c., ha, quanto all'individuazione dello scaglione di tariffa applicabile, un valore parametrico e di massima, sicché il giudice può discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto di esso, alla luce della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto esente da censure l'applicazione dello scaglione tariffario relativo a cause del valore indeterminabile in luogo di quello, più elevato, del valore della causa secondo il criterio del "disputatum", essendo stata proposta una domanda risarcitoria "manifestamente improponibile").
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 130 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)