Sez. 3, Sentenza n. 28854 del 22/05/2026 Ud. (dep. 29/07/2026) Rv. 290517-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Assoluzione in appello con la formula "perché il fatto non costituisce reato" per difetto dell'elemento soggettivo - Omessa impugnazione dell'imputato per il conseguimento dell'assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" - Ricorso del pubblico ministero al fine di ottenere la condanna dell'imputato - Definitività dell'accertamento del fatto e della sua attribuibilità all'imputato - Sussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
In tema di impugnazioni, l'imputato assolto in appello con la formula "perché il fatto non costituisce reato", se intende conseguire la più favorevole formula "perché il fatto non sussiste", ha l'onere di presentare ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione a tale specifico fine, poiché, in mancanza, essendo il sindacato di legittimità limitato ai motivi proposti, atteso quanto dispone l'art. 609 cod. proc. pen., la sussistenza del fatto e la sua attribuzione oggettiva al medesimo devono ritenersi definitivamente accertate e non possono essere rimesse in discussione, neppure in via incidentale, nel giudizio di impugnazione promosso dal pubblico ministero al fine di ottenerne la condanna.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)