Sez. 3, Sentenza n. 7676 del 10/01/2012 Cc. (dep. 28/02/2012) Rv. 251970 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Condanna non impugnata sul punto della responsabilità - Effetti - Passaggio in giudicato del relativo capo - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La mancata impugnazione sulla ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere una preclusione su tale punto ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata quando per lo stesso capo d'imputazione penda impugnazione sulla sussistenza di circostanze o sulla quantificazione della pena. (In applicazione del principio la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che, sul presupposto del ritenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna a seguito di ricorso per cassazione del P.M. con riguardo alla sola qualificazione del reato, aveva rigettato la richiesta di declaratoria di cessazione della custodia cautelare in carcere per decorrenza dei termini).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)