Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 366 del 1985
Massime (1)
Massima n. 11322
- Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.pe.f.)
- Esenzione prevista per le pensioni di guerra
- Mancata estensione alle pensioni privilegiate ordinarie
- Questione già dichiarata infondata
- Manifesta infondatezza.
- dpr 29 settembre 1973, n. 601, art. 34.
- cst art. 3.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non estende alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'I.R.PE.F., riconosciuta per le pensioni di guerra. Identica questione è stata infatti già dichiarata non fondata. - S. n. 151/1981 e O. nn. 184/1982 e 307/1984.
Norme impugnate
- art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (Disciplina delle agevotazioni tributarie), promosso con l'ordinanza emessa il 18 febbraio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova, sui ricorsi riuniti proposti da Tormen Igino ed altro, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 85 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non estende alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF riconosciuta per le pensioni di guerra.
punto 2
Considerato che identica questione è stata ritenuta non fondata dalla sentenza n. 151 del 1981 (confermata dalle successive ordinanze n. 199 del 1981, n. 184 del 1982 e n. 307 del 1985), non essendosi ravvisata identità ed omogeneità tra le situazioni poste a confronto;
che nella ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi e comunque tali da indurre la Corte a modificare il proprio orientamento.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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