Sez. L, Sentenza n. 11047 del 24/10/1995 (Rv. 494347 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - RIASSUNZIONE | Termine perentorio di sei mesi - Decorrenza - Per la parte non costituita nel giudizio di Cassazione - Dal giorno del deposito della sentenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - RIASSUNZIONE
Nel caso di sospensione del processo a seguito di ricorso per regolamento di giurisdizione proposto ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., il termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 367, secondo comma, cod. proc. civ. per la riassunzione del giudizio, decorre, per la parte non costituita nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, dal giorno del deposito della sentenza con la quale sia stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la suddetta sentenza deve essere comunicata, mediante biglietto di cancelleria, alle sole parti costituite, e considerato altresì che deve applicarsi alla fattispecie il principio generale in base al quale, quando è stabilito che un termine decorra dalla comunicazione di un provvedimento, tale dies a quo vale solo per la parte costituita, mentre per quella non costituita il termine decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, evento concretamente conoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 15/04/1985 num. 140 art. 6 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 24 art. 336, Legge 22/12/1973 num. 903 art. 27, Legge 22/12/1973 num. 903 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)