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Sez. U, Sentenza n. 597 del 23/01/1991 (Rv. 470608 - 01)

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Riassunzione | Difetto - Successiva insorgenza di altra controversia con identico oggetto - Nuovo regolamento preventivo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470608-01

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Riassunzione

Qualora, dopo la pronuncia di affermazione della giurisdizione del giudice italiano, resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in sede di regolamento preventivo, il relativo processo non sia riassunto, ai sensi dell'art. 367 secondo comma cod. proc. civ., entro sei mesi (dalla comunicazione di detta pronuncia, ovvero, nei confronti del contumace, dal suo deposito), e si apra un'altra controversia, fra le stesse parti e sullo stesso rapporto, il regolamento di giurisdizione, che sia promosso in pendenza di tale ulteriore giudizio, deve ritenersi ammissibile, alla stregua della riscontrabilità in via incidentale della estinzione del precedente giudizio, e deve altresì ritenersi non vincolato a quella pregressa declaratoria di sussistenza della giurisdizione, atteso che il giudicato sulla giurisdizione del giudice italiano nei riguardi dello straniero ha effetti preclusivi limitatamente al processo in cui si è formato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)