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Sez. L, Sentenza n. 3960 del 02/05/1996 (Rv. 497294 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - RIASSUNZIONE | Termine - Decorrenza per la parte rimasta contumace in sede di regolamento - Giorno della pubblicazione della sentenza dichiarativa della giurisdizione - Rilevanza - Dubbi di legittimità costituzionale ex art. 24 cost. - Insussistenza.
Stato
decisa il 1996-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497294-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - RIASSUNZIONE

Il termine per riassumere il processo sospeso ai sensi dell'art. 367 cod. proc. civ. a seguito di ricorso per regolamento di giurisdizione, decorre, per la parte che sia rimasta contumace nel giudizio di regolamento innanzi alla Corte di Cassazione, e non abbia quindi diritto alla comunicazione del dispositivo della sentenza, prevista dall'art. 133, comma secondo, cod. proc. civ. solo in favore della parti costituite, dal giorno della pubblicazione della sentenza dichiarativa della giurisdizione del giudice ordinario, e non da quello della eventuale notificazione della sentenza ad iniziativa della controparte, senza che al riguardo possano profilarsi dubbi di legittimità costituzionale per la violazione del diritto di difesa, giacché la pubblicazione della sentenza, produttiva della conoscenza legale della stessa in capo a qualsiasi soggetto ad essa interessato, costituisce un evento accertabile in concreto con l'uso dell'ordinaria diligenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)