Sez. U, Sentenza n. 5 del 19/01/2000 Cc. (dep. 28/04/2000) Rv. 215826 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Erronea qualificazione giuridica del fatto - Ricorso per cassazione - Legittimazione e interesse - Indicazione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In tema di patteggiamento, nel caso di erronea qualificazione giuridica del fatto contenuta nell'accordo delle parti, la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso la sentenza che l'abbia recepito spetta sia agli organi del pubblico ministero (Procuratore generale e Procuratore della Repubblica), sia all'imputato; ma l'interesse all'impugnazione, mentre per il pubblico ministero è istituzionalmente inerente alle sue funzioni, per il secondo va accertato in concreto, caso per caso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 570 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 607, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 607, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 608, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)