Sez. L, Sentenza n. 823 del 29/01/1991 (Rv. 470690 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni). | Personale trasferito da territori non ricompresi nell'area ex legge n. 1068 del 1968 per il Mezzogiorno, e non munito di nulla osta ovvero personale assunto da società costituenti trasformazioni di società preesistenti - Sgravi contributivi - Spettanza - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni).
In relazione alla "ratio" della norma di cui all'art. 18 della legge 25 ottobre 1968 n. 1068, diretta ad incentivare l'occupazione dei lavoratori nel Mezzogiorno, gli sgravi contributivi ivi previsti non spettano al personale trasferito da territori non ricompresi nell'area contemplata dalla stessa legge e non munito del prescritto nulla osta, né al personale assunto da società, costituite nel Mezzogiorno formalmente come nuove, ma costituenti in realtà semplici trasformazioni di società preesistenti.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)