Sez. L, Sentenza n. 7727 del 15/07/1995 (Rv. 493296 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CONTABILE | Sgravio ex art. 18 D.L. n. 918 del 1969 ed ulteriori sgravi - Requisiti - Effettiva residenza dei lavoratori nel Mezzogiorno d'Italia - Insussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CONTABILE
Lo sgravio contributivo di cui all'art. 18 del D.L. 30 agosto 1969, n. 918, convertito, con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in favore delle imprese industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del t.u. delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con d.P.R. 30 giugno 1067, n. 1523, nonché gli ulteriori sgravi previsti dalle leggi 4 agosto 1971, n. 589. di conversione, con modificazioni, del D.L. 5 luglio 1971, n. 429, 8 agosto 1972, n. 463, di conversione, con modificazioni del D.L. 1 luglio 1972, n. 286, e 2 maggio 1976 n. 183, non sono subordinati al requisito dell'effettiva residenza dei lavoratori nel Mezzogiorno d'Italia, richiedendosi soltanto che i medesimi effettivamente lavorino nei territori considerati, giacché il detto requisito, non previsto espressamente da alcuna fra le norme menzionate, non può neppure dedursi dal loro specifico scopo, non essendo esse univocamente ed esclusivamente finalizzate ad alleviare la disoccupazione meridionale.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 1, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Decreto Legge 05/07/1971 num. 429 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1971 num. 589 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/1972 num. 286 art. 1, Legge 08/08/1972 num. 463, Legge 02/05/1976 num. 183 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)