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Sez. L, Sentenza n. 6612 del 12/06/1995 (Rv. 492809 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | sgravio per le imprese con dipendenti nel Mezzogiorno - Requisiti - Occupazione di lavoratori ivi residenti - Inclusione.
Stato
decisa il 1995-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492809-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Lo sgravio contributivo previsto dall'art. 18del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (come modificato dalla legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089) a favore delle imprese industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno approvato con D.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523 si applica a quelle aziende che, oltre ad operare in detti territori, ne occupano i lavoratori ivi residenti, atteso che il suddetto sgravio è finalizzato, da un lato, a sostenere le imprese in quanto fattore di produzione di ricchezza, per accelerare lo sviluppo delle aree meridionali (e di altre aree economicamente deboli, e, dall'altro, ad incentivare l'occupazione nelle suddette aree.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 1, Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)