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Sez. 1, Sentenza n. 3219 del 25/10/1972 (Rv. 361018 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - COMPARIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OBBLIGATORIETA - MANCANZA - NULLITA DELLA SENTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361018-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - COMPARIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OBBLIGATORIETA - MANCANZA - NULLITA DELLA SENTENZA - LIMITI.*

A seguito della dichiarata illegittimita costituzionale dell'art 15 della legge fallimentare, e nulla la sentenza dichiarativa di fallimento che sia stata pronunciata senza che sia stata previamente disposta la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio, per l'Esercizio del diritto di difesa, e che gli sia stato regolarmente comunicato il relativo invito. Siffatto Obbligo di disporre la comparizione, va escluso nelle ipotesi inconciliabili con le finalita di giustizia (fuga, latitanza, condotta dilatoria negligente o fraudolenta del debitore ecc). (V 2043'72, mass n 359201; Conf 692'72, mass n 356794).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)