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Sez. 1, Sentenza n. 692 del 11/03/1972 (Rv. 356794 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - CONVOCAZIONE DELL'IMPRENDITORE - OBBLIGATORIETA - IMPRENDITORE LATITANTE O FRAUDOLENTO.*
Stato
decisa il 1972-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356794-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - CONVOCAZIONE DELL'IMPRENDITORE - OBBLIGATORIETA - IMPRENDITORE LATITANTE O FRAUDOLENTO.*

In base alla sentenza 16 luglio 1970, n 141, della Corte costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalita dell'art 15 del RDL 16 marzo 1942, n 267, nella parte in cui non prevede l'Obbligo del tribunale di disporre, prima di dichiarare il fallimento, la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'Esercizio del diritto di difesa, nei limiti compatibili con la natura del procedimento fallimentare, tale Obbligo non sussiste nei riguardi del debitore che si sia posto, con il suo comportamento illecito, fuori dall'ordinamento giuridico o abbia tentato di trarre profitto, con altrui danno, attraverso la fuga, la latitanza o altri atteggiamenti fraudolenti o dilatori, da una situazione economica patologica da esso stesso, o meno, creata. (nella specie, la suprema Corte ha escluso che esistesse l'Obbligo dell'audizione in camera di consiglio nei confronti di un imprenditore che si era reso irreperibile, dopo aver provveduto allo svuotamento ed alla chiusura dei locali dell'impresa, cosi da giustificare il promovimento nei suoi riguardi di un procedimento penale per il reato di cui all'art 216 del citato RDL 16 marzo 1942 n 267).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)