Sez. 1 - , Sentenza n. 30496 del 19/12/2017 (Rv. 646489 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO (CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO DI NORME DI DIRITTO CANONICO) - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - IN GENERE | Separazione personale dei coniugi - Pendenza del giudizio - Passaggio in giudicato della sentenza che rende esecutiva la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio - Conseguenze - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO (CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO DI NORME DI DIRITTO CANONICO) - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - IN GENERE
Il passaggio in giudicato, in pendenza del giudizio di separazione personale, della sentenza che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti, fa venire meno il vincolo coniugale e, quindi, fa cessare la materia del contendere in ordine alla domanda relativa alla separazione ed alle correlate statuizioni circa l'addebito e l'assegno di mantenimento richiesto in favore di uno dei coniugi.
Riferimenti normativi: Legge 28/05/1929 num. 847 art. 18 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)