Sez. 1 - , Ordinanza n. 11553 del 11/05/2018 (Rv. 648559 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Sentenza di separazione passata in giudicato - Successiva delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio - Caducazione delle statuizioni economiche accessorie al provvedimento di separazione - Differenza con la sentenza di divorzio - Fondamento.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
La pronuncia che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario tra le parti, successiva al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, fa venir meno le statuizioni economiche relative al rapporto tra i coniugi in essa previste poiché – a differenza di quanto avviene nel caso di precedente passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le cui statuizioni in ordine all'assegno divorzile restano efficaci in forza del principio di solidarietà post coniugale – la sentenza di separazione che stabilisce il diritto al mantenimento a favore del coniuge separato trova il suo fondamento nella permanenza del vicolo coniugale e nel dovere di assistenza materiale tra coniugi sicchè, venuto meno il vincolo matrimoniale, non possono sopravvivere le statuizioni accessorie dal quale esse dipendono.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8, Legge 25/03/1985 num. 121 art. 64, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)