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Sez. 3, Sentenza n. 494 del 15/01/2003 (Rv. 559750 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Giudizio, anche di rinvio, dinanzi al Consiglio Nazionale - Norme del codice di procedura penale - Applicabilità, in mancanza di specifica normativa di settore - Ricorso per cassazione - Norme del codice di procedura civile - Applicabilità - Sanzione disciplinare a carico di iscritto all'Ordine degli architetti - Disciplina ex artt. 16 R.D. n. 2357 del 1925 e 1 D.M. del 1948 - Procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale - Iniziativa di parte - Necessità - Applicabilità al giudizio di rinvio - Mancata riassunzione del giudizio - Conseguenze - Estinzione dell'intero processo - Configurabilità - Esclusione - Caducazione del provvedimento sanzionatorio impugnato - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559750-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In materia di sanzioni disciplinari nei confronti di iscritti agli Ordini professionali, mentre il ricorso per cassazione previsto dalle varie normative di settore nei confronti delle pronunce del giudice disciplinare è soggetto alle regole del rito civile, al giudizio di rinvio, che costituisce giudizio autonomo rispetto a quello svolto davanti alla Corte di cassazione, si applica la disciplina processuale dettata dalle varie normative di settore, da integrare, in mancanza di specifiche disposizioni, con quella posta dal codice di procedura penale. Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti di iscritto all'Ordine degli Architetti, la normativa di settore (art. 16 R.D. 23 ottobre 1925, n. 2357, recante approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto; art. 1 D.M. 10 novembre 1948, recante approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti) stabilisce che il Consiglio nazionale deve essere adito con ricorso. Ne consegue che, in caso di mancata riassunzione della causa a seguito della cassazione con rinvio della sentenza con la quale il Consiglio Nazionale degli Architetti abbia rigettato la impugnazione proposta dal professionista avverso il provvedimento di cancellazione dall'Albo, adottato dal Consiglio dell'Ordine, se non possono trovare applicazione gli artt. 392 e 393 del codice di rito civile, che dispongono la estinzione del processo in mancanza di tempestiva riassunzione, nemmeno può ritenersi caducato il provvedimento impugnato, in assenza di una pronuncia giurisdizionale in tal senso.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2357 art. 16, DM 10/11/1948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)