Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 23/05/2006 (Rv. 591094 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Procedimento disciplinare - Fase amministrativa - Necessità di una specifica contestazione dell'illecito disciplinare - Esclusione - Necessità della contestazione prima dell'inizio del giudizio - Configurabilità - Conoscenza da parte dell'incolpato dell'accusa rivoltagli - Sufficienza - Condizioni.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
In tema di procedimento disciplinare a carico degli ingegneri, il compimento degli atti di indagine volti ad accertare la configurabilità o meno dell'illecito disciplinare non deve essere necessariamente preceduto, a pena di illegittimità del procedimento, dalla specifica contestazione all'indagato dei fatti integranti l'illecito disciplinare, in quanto tale specifica contestazione deve precedere soltanto il giorno fissato per il giudizio, e può ritenersi effettuata qualora l'incolpato abbia avuto conoscenza dell'accusa e sia stato messo tempestivamente in condizione di difendersi e discolparsi in giudizio.
Riferimenti normativi: Legge 24/06/1923 num. 1395 CORTE COST., Regio Decr. 22/10/1925 num. 2357 art. 43, Regio Decr. 22/10/1925 num. 2357 art. 44, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)