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Sez. U, Sentenza n. 45276 del 30/10/2003 Ud. (dep. 24/11/2003) Rv. 226099 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE | Nullità assoluta e insanabile del giudizio di merito - Concorso con vizio irrimediabile di mancanza o manifesta illogicità della motivazione - Annullamento della sentenza di merito - Forma dell'annullamento.
Stato
decisa il 2003-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226099-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE

La nullità assoluta e insanabile del giudizio di merito, dovuta alla sua celebrazione in contumacia dell'imputato detenuto all'estero per reati colà commessi, non determina l'annullamento con rinvio della sentenza, qualora quest'ultima debba essere annullata senza rinvio per vizio, testualmente rilevabile, di mancanza o manifesta illogicità della motivazione non altrimenti suscettibile di rimedio, in quanto la soluzione pienamente liberatoria nel merito dell'accusa è destinata a prevalere in ogni caso sull'accertata nullità di ordine generale, sia pure assoluta e insanabile, essendo incompatibile l'inutile regressione del processo con le esigenze di economia processuale e con lo stesso "favor rei".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)