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Sez. U, Ordinanza n. 30326 del 26/06/2002 Cc. (dep. 11/09/2002) Rv. 222003 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Qualificazione di ricorso per cassazione come appello - Preclusione derivante da remissione di querela intervenuta nelle more della definizione del ricorso - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222003-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)

La qualificazione del ricorso per cassazione come appello e la conseguente trasmissione degli atti, a norma dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., al giudice competente non è impedita dalla sopravvenienza della remissione di querela e della relativa accettazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Cod. Pen. art. 155, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 340 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 340 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)