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Sez. U, Sentenza n. 2246 del 02/04/1986 (Rv. 445401 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITÀ DELLA LICENZA O CONCESSIONE - DINIEGO O REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ART. 15 LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 E AGLI ACCERTAMENTI COMUNALI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1986-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445401-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITÀ DELLA LICENZA O CONCESSIONE - DINIEGO O REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ART. 15 LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 E AGLI ACCERTAMENTI COMUNALI - SUFFICIENZA.*

Con riguardo all'esclusione "de iure" delle vigenti agevolazioni fiscali, che l'art. 15 della legge 6 agosto 1967 n. 765 prevede, quale ulteriore sanzione dell'illecito edilizio, in determinati casi di opere realizzate in difformità della licenza o concessione (violazioni di altezze, distacchi, cubatura o superficie eccedenti il due per cento delle misure prescritte), il provvedimento dell'amministrazione finanziaria di diniego del beneficio non ancora concesso, o di revoca del beneficio già concesso, configura atto rigidamente vincolato, rispetto agli accertamenti effettuati dalla autorità comunale preposta alla vigilanza edilizia, e formalmente comunicati all'interessato tramite diffida del sindaco. Detto provvedimento, pertanto, deve ritenersi sufficientemente motivato anche mediante il solo riferimento alla citata norma ed agli indicati accertamenti comunali, sempreché questi ultimi contengano tutti gli elementi necessari per mettere il contribuente in grado di conoscere le ragioni della sanzione. (V 6478/83, mass n 431223; (Conf 1322/86).*

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)