Sez. 1, Sentenza n. 5352 del 18/06/1987 (Rv. 453935 - 01)
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELLA ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITÀ - ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI FISCALI EX ART. 15 LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI DINIEGO DEL BENEFICIO - MOTIVAZIONE - REQUISITI.*
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELLA ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITÀ - ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI FISCALI EX ART. 15 LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI DINIEGO DEL BENEFICIO - MOTIVAZIONE - REQUISITI.*
L'Obbligo di motivare gli Atti tributari varia a seconda della natura e della funzione che essi hanno in base alla disciplina che li contempla e in relazione al contenuto tipico e all'oggetto di ciascuno di essi. Nell'ipotesi di diniego di agevolazioni fiscali, quando sia stata dal comune accertata la violazione delle norme di edilizia di cui all'art. 15 della legge 6 agosto 1967 n. 765, l'Obbligo della motivazione deve ritenersi assolto allorché il provvedimento contenga l'accertamento della violazione edilizia comunicato all'ufficio finanziario dagli organi comunali preposti alla vigilanza edilizia, attraverso la cui indicazione si realizza una sufficiente motivazione per relationem quando dall'atto cui si rinvia sia possibile desumere gli elementi di fatto e di diritto che dettero luogo al diniego dell'esenzione, così da consentire al contribuente di svolgere le proprie difese. (V 2246/86, mass n 445401; (V 1322/86, mass n 444761; (V 6478/83, mass n 449711).*
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)