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Sez. L, Sentenza n. 11660 del 18/05/2006 (Rv. 589046 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Procedura per la dichiarazione di mobilità ai sensi dell'art. 4 della legge n. 223 del 1991 propedeutica all'adozione del licenziamento collettivo - Comunicazione scritta agli uffici competenti e alle organizzazioni sindacali delle modalità di applicazione dei criteri di scelta - Omissione - Conseguenze - Inefficacia del licenziamento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589046-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

I licenziamenti per riduzione di personale effettuati ai sensi dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono inefficaci, ai sensi del terzo comma del successivo art. 5, qualora siano intimati in violazione delle procedure previste dal medesimo art. 4 (in tal senso dovendosi interpretare, sulla base sia di criteri meramente letterali, sia di criteri sistematici e funzionali, il riferimento dell'art. 5 alla violazione delle "procedure richiamate all'art. 4, comma dodicesimo), sicché la sanzione dell'inefficacia consegue anche nel caso di violazione della prescrizione, posta dal nono comma del citato art. 4, che impone al datore di lavoro la comunicazione agli uffici competenti e alle organizzazioni aziendali delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)