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Sez. 4, Sentenza n. 31300 del 19/04/2013 Ud. (dep. 22/07/2013) Rv. 256397 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Prevenzione infortuni - Distacco di personale dipendente presso altra impresa - Destinatario obblighi di protezione - Datore di lavoro e beneficiario della prestazione - Criteri di ripartizione.
Stato
decisa il 2013-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256397-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di distacco di un lavoratore da un'impresa ad un'altra, per effetto della modifica normativa introdotta dall'art. 3, comma sesto, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato, che restano a carico del datore di lavoro distaccante. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità del datore di lavoro distaccante, il quale aveva dato corso al distacco senza essersi accertato della sussistenza delle condizioni di sicurezza del cantiere ove il dipendente avrebbe dovuto svolgere la propria attività lavorativa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/2003 num. 276 art. 30, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 3 com. 6, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 29 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)