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Sez. 4 - , Sentenza n. 4480 del 17/11/2020 Ud. (dep. 05/02/2021) Rv. 280392 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Prevenzione infortuni - Distacco di personale dipendente presso altra impresa - Destinatario obblighi di protezione - Datore di lavoro e beneficiario della prestazione - Criteri di ripartizione – Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280392-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di distacco di un lavoratore da un'impresa ad un'altra, il datore di lavoro distaccante, oltre all'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato, ha il dovere di vigilare, per tutta la durata della lavorazione, anche sulla corretta funzionalità dei presidi, strumentali rispetto alla lavorazione, dei quali ha dotato il lavoratore. (In applicazione di tale principio la corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la responsabilità, tanto del distaccante quanto del distaccatario, per le lesioni subite dal lavoratore distaccato, caduto nel corso del montaggio di un palo a causa della scarsa efficienza di un moschettone fornito dal datore di lavoro distaccante).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 3 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)