Sez. 4, Sentenza n. 46567 del 05/11/2024 Ud. (dep. 18/12/2024) Rv. 287222-01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Distacco di personale dipendente presso altra impresa - Destinatario obblighi di protezione - Distaccante e distaccatario - Criteri di ripartizione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il distacco di un lavoratore da un'impresa ad altra comporta il trasferimento degli obblighi di prevenzione e protezione dal distaccante al distaccatario limitatamente alla fase di esecuzione della prestazione, sicché, prima di dare corso al distacco, grava sul distaccante l'obbligo di verificare e garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro in cui il dipendente sarà chiamato ad operare.
Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2008 num. 81 art. 3 com. 6, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)