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Sez. U, Sentenza n. 1962 del 22/02/1995 (Rv. 490608 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Terzo comma dell'art. 13 della legge n. 2359 del 1865 - Portata - Termini riguardanti l'inizio e la fine del procedimento espropriativo e l'inizio dei lavori - Inosservanza - Conseguenze - Tutela - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490608-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In tema di espropriazione per pubblico interesse, il terzo comma dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 deve essere interpretato nel senso che solo la scadenza del termine finale di compimento dell'opera determina la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e, di conseguenza, la perdita del potere espropriativo mentre agli altri termini (riguardanti l'inizio e la fine del procedimento espropriativo e l'inizio dei lavori) deve riconoscersi natura ordinatoria e acceleratoria, sicché la loro inosservanza non dà luogo a carenza di potere, deducibile innanzi al giudice ordinario, ma a vizi di legittimità del procedimento, che vanno fatti valere innanzi al giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)