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Sez. 4, Sentenza n. 26294 del 14/03/2018 Ud. (dep. 08/06/2018) Rv. 272960 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Datori di lavoro - Obbligo di vigilare sul preposto - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze - Prassi " contra legem" - Ignoranza del datore di lavoro - Infortunio - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272960-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di prevenzione infortuni sul lavoro il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi " contra legem", foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)