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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10743 del 03/05/2017 (Rv. 651965 - 02)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Obbligo di informare lo straniero circa le procedure da seguire per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale - Sussistenza - Fondamento normativo - Violazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651965-02

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti hanno il dovere, ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 3 del d.lgs. n. 142 del 2015 (di attuazione della Direttiva del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8), di fornire loro informazioni sulla possibilità di farlo, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento.

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 1 com. 3, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)