Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5926 del 25/03/2015 (Rv. 634730 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Obbligo di informare lo straniero circa le procedure da seguire per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale - Sussistenza - Fondamento - Violazione - Conseguenze.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti hanno il dovere - nella specie fondato non già sull'espressa previsione contenuta nell'art. 8 della Direttiva UE 26 giugno 2013, n. 32, non ancora recepita alla data del decreto di respingimento, quanto piuttosto sull'interpretazione conforme alle Direttive europee in corso di recepimento e costituzionalmente orientata al rispetto delle norme interposte della CEDU, come a loro volta interpretate dalla Corte sovranazionale - di fornire loro informazioni sulla possibilità di farlo, garantendo altresì i servizi di interpretariato necessari per agevolare l'accesso alla procedura di asilo, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento, dovendo, altresì, il giudice statuire sulla dedotta illegittimità del primo cagionata da siffatta omessa informazione.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 2, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 6 com. 1, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 26 com. 1, DPR 16/09/2004 num. 303 art. 2 com. 1, Costituzione art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)