Sez. 1, Sentenza n. 794 del 25/03/1966 (Rv. 321601 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - CONTRADDITTORI NECESSARI.*
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - CONTRADDITTORI NECESSARI.*
In materia di cancellazione o di rifiuto di iscrizione nell'albo, contraddittori necessari del professionista ricorrente sono, nel giudizio di Cassazione, il consiglio dell'ordine o collegio -nella specie collegio dei Geometri di Reggio Calabria - ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ha Sede il predetto organismo. Pertanto, e inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la deliberazione del consiglio nazionale dei Geometri, che abbia rigettato l'impugnativa contro un provvedimento di un collegio dei Geometri non notificato ne all'uno ne all'altro di tali contraddittori necessari, ne a sanare tale inammissibilita vale la circostanza che il ricorso sia stato notificato al consiglio nazionale dei Geometri ed alla procura generale presso la Corte di Cassazione. *
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)