Sez. U, Sentenza n. 496 del 19/02/1972 (Rv. 356474 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ALBO PROFESSIONALE - CANCELLAZIONE O RIFIUTO DI ISCRIZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA COMPETENTE - LITISCONSORTE NECESSARIO - RICORSO PER CASSAZIONE - OMESSA NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA - OMESSA INTEGRAZIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ALBO PROFESSIONALE - CANCELLAZIONE O RIFIUTO DI ISCRIZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA COMPETENTE - LITISCONSORTE NECESSARIO - RICORSO PER CASSAZIONE - OMESSA NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA - OMESSA INTEGRAZIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ha Sede il collegio dei Geometri che ha emesso il provvedimento che ha dato origine alla controversia ha veste di contraddittore necessario quando si discuta in materia di cancellazione o di rifiuto di iscrizione nell'albo professionale; pertanto, se il ricorso per Cassazione non risulti notificato al suddetto procuratore della Repubblica, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nel termine perentorio all'uopo fissato. E se nessuna delle parti abbia provveduto all'integrazione il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 331 cod proc civ. (V 505'70, mass n 345536; 794'66, mass n 321601).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 2960 art. 96, Legge 11/02/1929 num. 274 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)