Sez. U, Sentenza n. 164 del 18/01/1973 (Rv. 361945 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ALBO PROFESSIONALE - CANCELLAZIONE - DECISIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI - RICORSO PER CASSAZIONE - PM DELLA SEDE DEL COLLEGIO LOCALE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ALBO PROFESSIONALE - CANCELLAZIONE - DECISIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI - RICORSO PER CASSAZIONE - PM DELLA SEDE DEL COLLEGIO LOCALE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Nel giudizio di Cassazione su ricorso contro la decisione del consiglio nazionale dei Geometri in materia di cancellazione dall'albo, il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha Sede il collegio professionale locale e contraddittore necessario, e non puo essere sostituito in tale posizione dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Pertanto la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del procuratore della Repubblica, nel termine assegnato al ricorrente dalla Corte suprema, determina l'inammissibilita del ricorso. (V 505/70, mass n 345536; 794/66, mass n 321601).*
Riferimenti normativi: Legge 15/02/1949 art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/02/1949 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)