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Sez. U, Ordinanza n. 11376 del 03/06/2015 (Rv. 635509 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - COMUNALI | Accordo per la gestione di una farmacia tra Comune titolare e Consorzio intercomunale - Devoluzione delle controversie al giudice amministrativo - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635509-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - COMUNALI

La convenzione per la gestione di una farmacia stipulata tra il Comune titolare ed il Consorzio intercomunale è un accordo tra pubbliche amministrazioni, sicché la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non rilevando che l'oggetto dell'accordo concerna il diritto alla salute, in quanto il giudice amministrativo garantisce una tutela dei diritti fondamentali equivalente a quella offerta dal giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 475 art. 9, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 30, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 31, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)