Sez. U, Ordinanza n. 11376 del 03/06/2015 (Rv. 635509 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - COMUNALI | Accordo per la gestione di una farmacia tra Comune titolare e Consorzio intercomunale - Devoluzione delle controversie al giudice amministrativo - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - COMUNALI
La convenzione per la gestione di una farmacia stipulata tra il Comune titolare ed il Consorzio intercomunale è un accordo tra pubbliche amministrazioni, sicché la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non rilevando che l'oggetto dell'accordo concerna il diritto alla salute, in quanto il giudice amministrativo garantisce una tutela dei diritti fondamentali equivalente a quella offerta dal giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 475 art. 9, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 30, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 31, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)