Sez. 3, Sentenza n. 2823 del 23/04/1983 (Rv. 427742 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - CONTENIMENTO DEL RISARCIMENTO NEI LIMITI DEL MASSIMALE DI POLIZZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ASSICURATORE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - CONTENIMENTO DEL RISARCIMENTO NEI LIMITI DEL MASSIMALE DI POLIZZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ASSICURATORE.*
In tema di risarcimento dei danni da circolazione stradale, l'assicuratore il quale voglia contenere l'obbligazione del risarcimento nei limiti del massimale di polizza, ha l'Onere di indicare quali siano detti limiti e fornire la prova di ciò a mezzo della relativa polizza. (Conf 3255/81, mass n 413838).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)