Sez. 3, Sentenza n. 2069 del 04/05/1989 (Rv. 462644 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE - CONTENIMENTO DEL RISARCIMENTO NEI LIMITI DEL MASSIMALE DI POLIZZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ASSICURATORE.*
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE - CONTENIMENTO DEL RISARCIMENTO NEI LIMITI DEL MASSIMALE DI POLIZZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ASSICURATORE.*
In tema di risarcimento dei danni da circolazione stradale, l'assicuratore il quale voglia contenere l'obbligazione del risarcimento nei limiti del massimale di polizza, ha l'Onere di indicare quali siano detti limiti e fornire la prova di ciò a mezzo della relativa polizza. (V 646/87, mass n 450358; (Conf 2823/83, mass n 427742; (Conf 3255/81, mass n 413838).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)