Sez. 1, Sentenza n. 2529 del 11/03/1987 (Rv. 451684 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - LIQUIDAZIONE DI DEBITO DI VALORE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - MANCATO RICONOSCIMENTO DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI - MANCATA IMPUGNAZIONE DEL CREDITORE DELLA IMPLICITA STATUIZIONE DI RIGETTO - ATTRIBUZIONE DEGLI INTERESSI MATURATI SUCCESSIVAMENTE ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - LIQUIDAZIONE DI DEBITO DI VALORE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - MANCATO RICONOSCIMENTO DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI - MANCATA IMPUGNAZIONE DEL CREDITORE DELLA IMPLICITA STATUIZIONE DI RIGETTO - ATTRIBUZIONE DEGLI INTERESSI MATURATI SUCCESSIVAMENTE ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
Qualora il giudice di primo grado, nel liquidare un debito di valore, non abbia provveduto a riconoscere, sulla relativa somma, gli interessi compensativi (come dovuto, anche d'ufficio, senza necessità di specifica richiesta), la mancata impugnazione da parte del creditore, con gravame principale, od incidentale autonomo, di tale implicita statuizione di rigetto osta, per preclusione discendente da giudicato interno, a che il giudice di secondo grado possa attribuire i suddetti interessi, neppure con limitato riguardo a quelli maturati dopo la sentenza appellata. (V 3853/85, mass n 441431; (V 3758/83, mass n 428710).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)